Chi deve conseguire i 5 CFU tra i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2022/23?
Nell’ambito del mondo dell’istruzione, il percorso formativo e l’anno di prova sono elementi essenziali per assicurare la qualità dell’insegnamento nelle scuole italiane. Nel corso dell’anno scolastico 2022/23, è emersa una chiara distinzione riguardo a chi tra i docenti neoassunti è tenuto a conseguire i 5 CFU (Crediti Formativi Universitari) e a svolgere il periodo di prova. Questa decisione è stata oggetto di approfondimento e chiarimento da parte dell’Ufficio Scolastico di Brescia, che ha pubblicato una serie di FAQ per fornire indicazioni precise.
I destinatari dei 5 CFU: I docenti neoassunti che devono conseguire i 5 CFU sono quelli assunti a tempo determinato con decorrenza nell’anno scolastico 2022-23 attraverso la procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis. Questa categoria di docenti è tenuta a seguire il percorso di formazione e prova previsto dall’articolo 18 del Decreto Ministeriale 108 del 28 aprile 2022.
Dove svolgere il percorso: Il percorso di formazione e prova può essere completato presso tutte le università riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), comprese le università telematiche.
Chi deve svolgere l’anno di prova: L’anno di prova è un periodo di valutazione del docente e coinvolge diverse categorie di insegnanti, tra cui:
- Docenti al primo anno di servizio a tempo indeterminato: Questi docenti, a qualsiasi titolo siano stati assunti, devono svolgere l’anno di prova se aspirano alla conferma nel ruolo.
- Docenti con richiesta di proroga o incompleti anni precedenti: Coloro che abbiano richiesto la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti devono partecipare all’anno di prova. In ogni caso, la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle attività di formazione correlate.
- Docenti con passaggio di ruolo: Quando viene disposto il passaggio di ruolo, i docenti devono svolgere l’anno di prova.
- Vincitori di concorso con abilitazione all’insegnamento: I docenti vincitori di concorso, che abbiano o acquisiscano l’abilitazione all’insegnamento ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, devono completare l’anno di prova se si trovano al primo anno di servizio a tempo indeterminato.
Chi è esonerato dal ripetere l’anno di prova: Alcune categorie di docenti sono esonerate dal dover ripetere l’anno di prova, tra cui:
- Docenti che hanno già completato il periodo di formazione e prova o il percorso FIT: Questi docenti, se si trovano nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, non devono ripetere l’anno di prova.
- Docenti che hanno ottenuto il rientro in un precedente ruolo: Se sono già stati immessi in ruolo con riserva, hanno superato positivamente l’anno di formazione e prova o il percorso FIT e sono nuovamente assunti per lo stesso ordine o grado, sono esenti.
- Docenti che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa: All’interno dello stesso grado, non devono ripetere l’anno di prova.
- Docenti che hanno ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola: Anche in questo caso, sono esentati dal ripetere l’anno di prova.
In sintesi, l’anno di prova e l’obbligo di conseguire i 5 CFU riguardano principalmente i docenti neoassunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/23 attraverso la procedura concorsuale straordinaria. Gli obiettivi sono quelli di garantire la formazione e la valutazione dei docenti per migliorare la qualità dell’istruzione nelle scuole italiane.
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